Art. 169.
(Istituti penitenziari locali a custodia attenuata).

      1. L'attuazione dei progetti di cui al capo II e al presente capo deve realizzare una riduzione delle persone detenute e internate e, in particolare, di quelle che si trovano negli istituti penitenziari ordinari.
      2. Al fine di cui al comma 1 devono essere utilizzate, come sedi detentive non comprese tra quelle ordinarie, le case territoriali di reinserimento sociale previste dall'articolo 113.
      3. Le case territoriali di cui al comma 2, in particolare, sono realizzate in comuni prossimi ai luoghi di attuazione dei progetti.
      4. Può essere anche autorizzato lo svolgimento del periodo giornaliero detentivo, previsto dal programma di trattamento, presso la stessa sede di attuazione del progetto o una sede appositamente realizzata dall'organismo che cura la realizzazione del progetto. L'autorizzazione è concessa dal provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria che, attraverso apposita convenzione, definisce le condizioni, anche economiche, di gestione. In tali casi, le funzioni penitenziarie sono svolte dagli operatori del progetto.